Sintesi

Contenuto della denuncia penale di oltre 300 pagine compattato su 10 pagine

37 denuncianti e sei accusatori privati direttamente danneggiati dalle “vaccinazioni” con mRNA presentano la presente denuncia penale per proteggere la propria salute e per giustificata preoccupazione per la salute dei propri simili.

Nel caso in esame, ci troviamo di fronte al più grande rischio per la salute umana causato dai medicinali e al più grande danno alla salute umana mai verificatosi in Svizzera: L’approvazione e la somministrazione di “vaccini” a base di mRNA, largamente inefficaci, rappresentano un pericolo ben più grave dell’agente patogeno SARS-CoV-2, contro il quale questi “vaccini” dovrebbero proteggere.

Swissmedic è il principale responsabile di questo rischio: per legge, ha la funzione centrale di proteggere la salute della popolazione svizzera. A tal fine, deve garantire che vengano immessi sul mercato solo prodotti terapeutici di alta qualità, sicuri ed efficaci. D’altra parte, deve proteggere i consumatori di prodotti terapeutici dall’inganno (art. 1 HMG). Le persone autorizzate ad agire per conto di Swissmedic non hanno rispettato ripetutamente e in misura considerevole questi obblighi, motivo per cui sono urgentemente sospettate di aver commesso un reato dal dicembre 2020 a oggi,

  • ha ripetutamente violato l’obbligo di diligenza previsto dalla legge sui medicinali (art. 86 par. 1 lett. a HMG in combinato disposto con l’art. 3 HMG e l’art. 7 HMG) nell’ambito dell’autorizza-zione all’immissione in commercio e del controllo dei lotti, che, secondo la giurisprudenza della Corte Suprema Federale, è considerato una produzione,
  • non aver adempiuto all’obbligo di sorveglianza post-marketing (la cosiddetta «farmaco-vigilanza») in modo adeguato al rischio, ma anzi aver violato in modo permanente e grave l’obbligo di segnalazione previsto dalla legge sui medicinali (art. 87 comma 1 lett. c HMG),
  • aver violato gravemente il divieto di pubblicità dei medicinali ai sensi della legge sugli agenti terapeutici (art. 87 cpv. 1 lett. b HMG),
  • di aver commesso i reati corrispondenti in caso di «successo» (morte, lesioni personali).

Le violazioni della diligenza qui lamentate consistono essenzialmente nel fatto che le persone autorizzate che agiscono per conto di Swissmedic (e in linea di principio anche i medici notificati) erano già a conoscenza di innumerevoli fattori di rischio a partire dal dicembre 2020, ognuno dei quali, preso isolatamente, avrebbe impedito il rilascio dell’autorizzazione «tem-poranea» (o la somministrazione delle relative iniezioni di mRNA) fino a quando i relativi fattori di rischio non fossero stati chiariti in dettaglio ed eliminati in circostanze normali.

A questo punto è necessario sottolineare quanto segue …

Per saperne di più: